TASI è l'acronimo di TAssa sui Servizi Indivisibili, imposta comunale istituita dalla
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Legge 208 del 28 dicembre 2015">Legge 147 del 27 dicembre 2013 e abolita - con decorrenza dal 1° gennaio 2020 - dalla Legge 160 del 27 dicembre 2019, pur restando tuttavia dovuta per tutte le annualità fino a quella del 2019 compresa. La TASI riguardava i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale.
Quali sono i servizi indivisibili?
La
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Legge 208 del 28 dicembre 2015">Legge 147 del 27 dicembre 2013 prevedeva che il Regolamento comunale individuasse i servizi indivisibili, dando indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi era diretta.
I servizi indivisibili sono le attività dei Comuni che non vengono offerte “a domanda individuale”, come è dato per esempio nel caso degli asili nido o del trasporto scolastico. Si tratta, quindi, di una serie di servizi molto ampia, quali per esempio l'illuminazione pubblica, la sicurezza, l'anagrafe, la manutenzione delle strade.
La grande novità che la Tasi aveva introdotto, era che il soggetto passivo non era solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l'affittuario. La legge infatti stabiliva che nel caso in cui l’unità immobiliare era occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante erano titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L'occupante però doveva versare solo una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30% secondo quanto stabilito dal Comune nel regolamento della TASI.
Quest'ultima novità aveva poi subito delle modifiche con la
Apri Link Esterno che aveva previsto l'eliminazione della quota Tasi a carico degli occupanti/inquilini nel caso in cui l'immobile in locazione fosse stato da loro utilizzato come abitazione principale, fatta eccezione per gli immobili di lusso, e cioè quelli delle categorie A1, A8, A9.