per i fabbricati alla rendita catastale rivalutata del 5 % si applicano i moltiplicatori allegati;
per i terreni agricoli alla rendita dominicale rivalutata del 25% si applicano i moltiplicatori allegati;
per le aree fabbricabili:il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione o a far data dall''''attuazione degli strumenti urbanistici. L’imposta può essere versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato periodicamente dalla Giunta Comunale per zone omogenee, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso. La tabella dei valori stabiliti dalla Giunta è allegata alla presente guida.
per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita,mediante l'''' utilizzo del criterio dei “valori contabili”.
Sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all''''art. 1 del DLgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola comprese le società agricole di cui all''''art. 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99/2004
Per l''aggiornamento dei valori dei terreni agricoli, consultare il link sottostante:
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