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Decreto legislativo n. 33/2013
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TUTELA SEGNALAZIONE ILLECITI
Data ultimo aggiornamento: 02/02/2026
Responsabile:
Direttore Generale - Responsabile Area Affari generali PPR2
L’Office Régional du Tourisme ha attivato un canale informatico di whistleblowing nell’ambito del progetto WhistleblowingIT [WhistleblowingPA per le Pubbliche Amministrazioni] promosso da Transparency International Italia e da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale.
Il whistleblowing è uno strumento legale per segnalare eventuali condotte illecite che si riscontrano nell’ambito della propria attività lavorativa.
La legge n.179/2017 ha introdotto nuove e importanti tutele per coloro che segnalano e ha obbligato organizzazioni pubbliche e private ad utilizzare modalità anche informatiche e strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e di tutti i soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Il Decreto Legislativo n.33/2024 ha poi confermato l’opportunità dell’utilizzo di canali che tutelino la riservatezza delle segnalazioni.
Segnalando attraverso questa nuova piattaforma online che l’Office du Tourisme ha attivato, ci sono molti vantaggi per la vostra sicurezza e per una maggiore confidenzialità:
- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata anche in forma anonima;
- la segnalazione viene ricevuta dal soggetto responsabile per la gestione delle segnalazioni (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – RPCT – Direttore generale dell’Office Régional du Tourisme) e gestita garantendo, da un punto di vista tecnologico, la confidenzialità del segnalante e della segnalazione;
- la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e il responsabile per il whistleblowing per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali;
la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone), sia dall’interno
- dell’ente che dal suo esterno. La tutela della riservatezza è garantita in ogni circostanza.
L’istituto del whistleblowing è stato oggetto di riforma per effetto del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, il quale disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
La novella legislativa recepisce, a livello interno, la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.
l D.Lgs. n. 24/2023 introduce forme di tutela rafforzata ed estesa anche a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, senza differenziazione tra il settore pubblico e quello privato.
L’istituto è volto, da un lato, a garantire il diritto di manifestazione della libertà di espressione e d’informazione, mentre dall’altro si pone quale strumento di prevenzione e contrasto della corruzione, promuovendo l’emersione di illeciti commessi non solo all’interno della Pubblica Amministrazione, ma anche degli enti di diritto privato.
Il whistleblowing, dunque, rappresenta un importante presidio di difesa della legalità e del buon andamento delle amministrazioni.
Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso i seguenti canali previsti dal legislatore:
a) Canale di segnalazione interna. La segnalazione è diretta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e può essere effettuata tramite due modalità:
- per iscritto avvalendosi esclusivamente della piattaforma dedicata presente in questa pagina web;
- in modalità orale, mediante l’incontro in presenza con il RPCT, da concordare fissando l’appuntamento al numero telefonico 0165/548065 e con l’assistenza di un funzionario verbalizzante appartenente all’ufficio di staff del RPCT.
Per inviare una segnalazione tramite la piattaforma dedicata, clicca sul link sotto riportato.
Per maggiori informazioni sul progetto WhistleblowingIT [WhistleblowingPA per le Pubbliche Amministrazioni], visita il sito whistleblowing.it.
b) Canale di segnalazione esterna presso ANAC, in presenza di una delle condizioni previste dal legislatore:
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione tramite il canale interno predisposto (segnalazione tramite la piattaforma dedicata e pubblicata sul sito della Regione ovvero incontro diretto con il RPCT), ma la segnalazione non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che tramite il canale interno, la segnalazione non avrebbe un seguito efficace o che essa possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Le segnalazioni scritte ad ANAC sono trasmesse avvalendosi della piattaforma predisposta dall’Autorità. È altresì possibile effettuare le segnalazioni in forma orale ovvero mediante incontro diretto.
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 24/2023, ANAC ha adottato Linee guida (approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023) relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Le Linee guida sono consultabili sulla pagina intranet della Regione al seguente percorso: Box Trasparenza e Anticorruzione/info utili/circolari.
c) Divulgazioni pubbliche, attraverso le quali si intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Esse possono essere effettuate al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente quella esterna e non vi è stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge;
- il segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha il fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.
d) Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, mediante la quale i soggetti tutelati hanno anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui essi siano venuti a conoscenza all’interno del proprio contesto lavorativo. A tal proposito, si ricordano le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021.
Le tutele previste
Importante novità del D.Lgs. n. 24/2023, riguarda l’estensione del sistema di protezione anche a quei soggetti, diversi dal segnalante, i quali potrebbero essere oggetto di ritorsioni, anche indirette, per il ruolo assunto nel processo di segnalazione (interna o esterna), divulgazione pubblica o denuncia o in virtù del rapporto che li rende vicini al segnalante.
In particolare il riferimento è ai facilitatori, ovvero coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e che operano nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza dev’essere mantenuta riservata; alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica e che sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; ai colleghi di lavoro che svolgono la propria attività nel medesimo contesto lavorativo della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente; agli enti di proprietà della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nello stesso contesto lavorativo della persona che ha effettuato la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica.
Il sistema di protezione si basa su quattro elementi fondamentali, oggetto di specifica trattazione all’interno della circolare del RPCT a cui si rinvia:
a) tutela della riservatezza;
b) protezione dalle ritorsioni;
c) misure di sostegno;
d) limitazioni della responsabilità.
Le ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, cui è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata. Dunque, qualora il whistleblower ritenga di essere stato oggetto di una misura ritorsiva, deve rivolgersi esclusivamente ad ANAC, essendo esclusa qualsiasi competenza del RPCT.
Sulla base delle innovazioni normative introdotte dal legislatore, emergono due aspetti fondamentali che caratterizzano l’istituto del whistleblowing.
Il primo, attiene alla sua capacità di porsi quale strumento di rafforzamento del sistema di controllo interno, dando la possibilità sia ai dipendenti che ai soggetti terzi che a vario titolo si interfacciano con l’Amministrazione, di segnalare in modo riservato e protetto eventuali condotte illecite rilevate nell’ambito della propria attività lavorativa.
Il secondo, ma non di importanza, riguarda il valore etico entro cui si cala l’istituto. Se è vero, infatti, che l’impianto anticorruttivo all’interno del nostro Paese si basa innanzi tutto sul concetto di prevenzione, prima ancora che di repressione, il whistleblowing può essere considerato a tutti gli effetti quale strumento di prevenzione degli illeciti, sensibilizzando e coinvolgendo tutti i lavoratori, pubblici e privati, nella lotta all’illegalità.
Collegamenti:
Link Piattaforma dedicata segnalazione illeciti
Documenti allegati:
DPIA Whistleblowing Office EC - 20240310
(975.21 KB - Pubblicato il 24/02/2025)
Policy - Procedura-di-gestione-delle-segnalazioni Office
(150.25 KB - Pubblicato il 24/02/2025)
WBIT-informativa-privacy
(120.88 KB - Pubblicato il 24/02/2025)
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