Imposta di Soggiorno


ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

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L’imposta di soggiorno è stata istituita nel Comune di Oggebbio con decorrenza 01/01/2012, con delibera del C.C. n. 16 del 08/07/2011 in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. L’imposta è dovuta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Oggebbio. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi.Rientrano nel presupposto impositivo i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni turistiche (c.d. locazioni brevi) di cui all’art. 4 D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 96/2017, intendendosi per tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

REGOLAMENTO

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MISURA DELL’IMPOSTA E TARIFFE

MISURA DELL’IMPOSTA E TARIFFE
L’ imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi e per le residenze turistico alberghiere (RTA) la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in “stelle”.
La misura dell’imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
Con delibere del C.C. n. 16 del 08/07/2011 e n. 5 del 06/03/2018 sono state approvate le tariffe per l’imposta di soggiorno, nel rispetto del criterio di gradualità, secondo i parametri qui si seguito elencati:
Strutture Alberghiere e RTA:
FINO AL 31/12/2023
5 Stelle € 2,00 al giorno per persona
4 stelle € 1.20 al giorno per persona
3 stelle € 0,80 al giorno per persona
2 stelle € 0,40 al giorno per persona
1 stella € 0,40 al giorno per persona
DAL 01/01/2024 (tariffe modificate con delibera della G.C. n. 112/2023)
5 Stelle € 1,50 al giorno per persona
4 stelle € 1.50 al giorno per persona
3 stelle € 1,00 al giorno per persona
2 stelle € 1,00 al giorno per persona
1 stella € 1,00 al giorno per persona
Strutture Extra Alberghiere
FINO AL 31/12/2023
Bed & Breakfast € 0,40 al giorno per persona
Campeggi € 0,40 al giorno per persona
Case per Ferie € 0,40 al giorno per persona
Affittacamere € 0,40 al giorno per persona
Residence € 0,40 al giorno per persona
Ostelli € 0,40 al giorno per persona
Agriturismi € 0,40 al giorno per persona
Locazioni turistiche (c.d. locazioni brevi) € 0,40 al giorno per persona
DAL 01/01/2024 (tariffe modificate con delibera della G.C. n. 112/2023)
Bed & Breakfast € 1,00 al giorno per persona
Campeggi € 1,00 al giorno per persona
Case per Ferie € 1,00 al giorno per persona
Affittacamere € 1,00 al giorno per persona
Residence € 1,00 al giorno per persona
Ostelli € 1,00 al giorno per persona
Agriturismi € 1,00 al giorno per persona
Locazioni turistiche (c.d. locazioni brevi) € 1,00 al giorno per persona
ESENZIONI
Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno: L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al responsabile degli obblighi tributari, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni
a) i minori fino al compimento del quinto anno di età;
b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.
L'applicazione delle esenzioni comunali di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio, al responsabile degli obblighi tributari da parte dell'interessato di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI
L’imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, nonché negli immobili oggetto di locazione breve di cui all’art. 4 D.L. n. 50/2017 e che non risultano iscritti nell’anagrafe del Comune di Oggebbio.
I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
- il gestore della struttura ricettiva;
- il soggetto che incassa direttamente il canone o il corrispettivo di locazioni brevi;
- il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi);
- il soggetto che gestisce portali telematici (qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi).
OBBLIGHI TRIBUTARI
I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono tenuti:
- ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno;
- a richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, il pagamento dell’imposta per ciascun soggiorno;
- a presentare mensilmente al Comune una comunicazione in via telematica attraverso il “Portale del Contribuente” entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento riportante: il numero dei pernottamenti di spettanza del mese, il numero dei pernottamenti esenti. La comunicazione mensile va presentata anche se, nel periodo di riferimento non vi sono stati pernottamenti o vi sono stati solo pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta;
- a riscuotere l’imposta di soggiorno, in qualità di responsabili del pagamento, con contestuale rilascio di quietanza;
a versare al Comune di Oggebbio le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 16 del mese successivo con le seguenti modalità:
mediante bonifico bancario intestato al Comune di Oggebbio codice IBAN IT40G0569622400000002375X77 riportando nella causale: imposta di soggiorno, mese ed anno a cui si riferisce il versamento, denominazione struttura;
mediante bollettino postale sul conto corrente n. 17155284 intestato al Comune di Oggebbio;
mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Verbania Intra;
tramite procedure telematiche;
mediante PagoPA.
Le somme da versare inferiori a € 100,00 potranno essere sommate al versamento successivo.
- a trasmettere la dichiarazione annuale, sottoscritta dal rappresentante legale della struttura entro il 30 gennaio dell'anno successivo a cui si riferisce;
- a conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

ISTRUZIONI

Link:
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