Imposta di Soggiorno


INFORMATIVA GENERALE PER I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

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Con questo servizio web il gestore della struttura ricettiva dopo essersi registrato attraverso l'area personale ( Apri Link Esterno) ha a disposizione la propria area personale per la gestione della struttura e relative denunce e per avere la propria situazione in linea
Le funzioni disponibili nella voce Imposta di Soggiorno / Area Personale:
Inserimento nuova struttura
Consultazione posizione delle strutture
Registrazione denunce periodiche
Monitoraggio situazione denunce
Pagamento
Modello di dichiarazione annuale
Vengono riportati i documenti relativi al regolamento comunale sull'imposta di soggiorno, la delibera di determinazione degli importi.
Sono inoltre riportati il modello per la dichiarazione delle esenzioni. Il gestore della struttura può utilizzare il sistema di dichiarazione telematica presente su questo portale che trova attraverso l'Area Personale. Da utilizzarsi solo nel caso in cui non si utilizzi il servizio web.

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO
Con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 27 Febbraio 2023 il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23.
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 23.12.2024 (regolameto imposta di soggiorno 2025)

ALIQUOTE

Aliquote
Strutture ricettive alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere 1,00 €
Strutture ricettive all'aperto: campeggi, parchi vacanze, villaggi turistici 1,00 €
Locande, affittacamere, agriturismo, bed & breakfast, residenze d'epoca 1,00 €
Case e appartamenti per vacanze. Appartamenti ammobiliati ad uso turistico. 1,00 €
Sono esentati dal pagamento dell'imposta:
A) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuti i dodici anni di età;
B) i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto di lavoro o di studio non residenti nel Comune;
C) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale o della
Provincia di Imperia, in ragione di un accompagnatore per paziente;
D) i genitori o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso Strutture sanitarie site nel territorio comunale, o della Provincia di Imperia, in ragione di due persone per Paziente;
E) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive in seguito a provvedimenti adottati da autorità Pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura Straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
F) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, più un Accompagnatore;
G) gli appartenenti alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e agli operatori della protezione civile Che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire per Esigenze di servizio;
H) autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza ai gruppi Organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
I) lavoratori del settore trasporti e logistica che necessitano del turno di riposo;
L) gli ospiti del Comune di Perinaldo in occasione di convegni, eventi, manifestazioni organizzati dal Comune stesso.

SCADENZE

Riversamenti dell'imposta al Comune
Il gestore della struttura ricettiva ed il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
- informare i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità, delle esenzioni e/o riduzioni dell’imposta, anche utilizzando a tal fine appositi spazi;
- essere accreditato al sistema informatico comunale per la gestione dell’imposta di soggiorno del Comune di Perinaldo, entro 30 giorni dall’inizio attività;
- richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno contestualmente all’incasso del corrispettivo o, comunque, entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare relativa quietanza, ovvero ricevuta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell’imposta.
- ad effettuare il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno 16 del mese di luglio (per il periodo gennaio/giugno) e il giorno 16 del mese di gennaio dell’anno successivo (per il periodo luglio-dicembre) con le seguenti modalità alternative:
1) pagamento diretto presso lo sportello di Tesoreria Comunale;
2) bonifico bancario;
3) sistema PagoPA;
4) altre modalità rese disponibili dal Comune.
- comunicare al Comune entro il giorno 16 dalla fine di ciascun semestre solare, (entro 16 luglio e 16 gennaio anno successivo) il numero pernottamenti imponibili e quelli esenti, con relativo periodo di permanenza, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento. La comunicazione è effettuata sulla modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo tramite il canale telematico per la gestione dell’imposta. Le comunicazioni devono essere presentate anche in assenza di pernottamenti (“dichiarazione a 0”).
- il gestore della struttura ricettiva è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione tributaria da presentare in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, utilizzando le procedure previste dall’Agenzia delle Entrate.
- Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i gestori delle strutture ricettive devono presentare al Comune il conto della gestione relativa all’anno precedente, su modello conforme alle disposizioni di legge (mod. 21 di cui al D.P.R. n. 194/1996).