IMU - Imposta Municipale Unica


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COS'È L'IMU

L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale che, dal 2012, ha sostituito l'ICI.
L’Imposta Municipale Unica (IMU) ha costituito, fino al 31/12/2019 la componente di natura patrimoniale della IUC, dovuta dal possessore di immobili.
l’art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019.
Al fine dell'applicazione dell'IMU si rimanda al regolamento comunale e per quanto non disciplinato nel regolamento si rimanda alla normativa vigente.

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IMU
Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
Contenuti
Il regolamento si compone dei seguenti titoli:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II - AGEVOLAZIONI
TITOLO III - DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E CONTROLLI
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
INSERIRE IMMAGINE
clicca qui per aprire il Regolamento Comunale:
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COME SI PAGA ?

L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24 fino ad approvazione del pagamento dell'imposta tramite il sistema PAGOPA.

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO

Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi dell’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito nella L. 28 giugno 2019, n. 58 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
clicca qui per Consultare la delibera di approvazione aliquote:
di competenza del Comune
Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 ;
- 3914 IMU terreni ;
- 3916 IMU aree fabbricabili ;
- 3918 IMU altri fabbricati ;
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);
- 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,10% (incremento di competenza del Comune).

DICHIARAZIONE E MODELLO IMU

La dichiarazione IMU è disciplinata dall'art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia"
La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'imoresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggeto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al cosio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il dirotto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
La dichiarazione IMU non va presentata nei seguenti casi :
Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.
In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.
Modello da scaricare

SCADENZE IMU

Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO - IMU 16 Giugno dell'anno di imposta
SALDO - IMU 16 Dicembre dell'anno di imposta
In caso di versamento in un'unica soluzione, l'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto, ovvero 16 giugno.
Qualora le date di scadenza coincidano con un giorno festivo la scadenza risulta prorogata al giorno lavorativo successivo.

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?
Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.
Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
Calcolo ravvedimento operoso
Per calcolare il ravvedimento, comprensivo di sanzione e interessi, puoi utilizzare il seguente link:
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Ulteriori indicazioni
Ricordiamo che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze. Quest’ultime sono quelle accatastate nelle categorie C2 (per es. cantine e solai), C6 (per es. box e garage) e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per classe catastale. Sul secondo box, quindi, dovrete pagare l’Imu.
La pagano, invece, i proprietari di immobili accatastati come A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali perché considerate di lusso. Questi però potranno usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione deliberata dal Comune. L'Imu continua ad essere applicata sugli immobili diversi dall’abitazione principale.

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