L’Art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito dal primo gennaio 2020 l’imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti, (TARI); restano quindi in vigore i commi da 641 a 668, dell’ art. 1, della legge 147/2013, come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito nella legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208. Dato atto che i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, dispongono che:
-la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
- il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
-a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.