IMU - Imposta Municipale Unica


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IMU - NORMATIVA COMPLETA

I.M.U.
La Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio dello Stato per il 2020) ha rivoluzionato la disciplina normativa che regola il prelievo fiscale locale sugli immobili eliminando l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e la sua componente sui servizi denominata Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI).
Sostanzialmente, ad oggi, a livello locale gli unici prelievi fiscali rimasti sugli immobili sono la Tassa sui Rifiuti (TARI) e l'I.M.U. la cui disciplina è stata interamente riscritta nella citata Legge di Bilancio; in particolare è contenuta nei commi dal 739 al 783 dell'unico articolo di cui si compone la norma.
CIRCOLARE N. 1/DF
LEGGE N. 160/2019 dal comma 738 al 783
comma da 738 a 783

NOVITA 2022

COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE?

COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE?
(comma 741 let. b) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare (non anagrafico ma civilistico) dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
In caso di abitazioni possedute da coniugi residenti in due Comuni differenti, in assenza di comprovate ragioni di fatto (es. distanza dal luogo di lavoro, ragioni di salute, ecc.) che giustifichino il frazionamento del nucleo famigliare (in quanto i coniugi ai sensi dell’art. 143 del Codice Civile sono tenuti alla coabitazione) non è possibile riconoscere la sussistenza dei presupposti dell’abitazione principale.

COSA SI INTENDE PER PERTINENZA?

COSA SI INTENDE PER PERTINENZA?
Ferma restando la definizione dell'art. 817 c.c. (Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa) per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

COSA SI INTENDE PER FABBRICATI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE?

COSA SI INTENDE PER FABBRICATI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE?
A. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa se adibite dai soci assegnatari ad abitazione principale e relative pertinenze. Ipotesi speciale è quella delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, per le quali non è richiesto requisito della residenza anagrafica.
B. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, purché adibiti ad abitazione principale.
C. Il fabbricato assegnato al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice di separazione legale (ordinanza cautelare del Presidente del Tribunale, sentenza di omologazione della separazione consensuale, sentenza di definizione della separazione giudiziale) ovvero di annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, da questo utilizzato quale abitazione principale.
COSA SI INTENDE PER FABBRICATI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE?
D. Un solo immobile Il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e all'ordinamento prefettizio; a questi soggetti, in ragione delle esigenze del loro servizio, non è richiesto l'utilizzo del fabbricato quale abitazione principale.
E. Una sola unità immobiliare Il fabbricato di civile abitazione posseduto e non concesso in locazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè l'agevolazione sia prevista e mantenuta nel Regolamento comunale sull'IMU.

COSA SI INTENDE PER AREA FABBRICABILE?

COSA SI INTENDE PER AREA FABBRICABILE?
(comma 741 lett. d) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.
VALORI AREE FABBRICABILI
TABELLA PER CALCOLO AREE EDIFICABILI

COSA SI INTENDE PER TERRENO AGRICOLO?

COSA SI INTENDE PER TERRENO AGRICOLO?
(comma 741 lett. e) Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

CHI DEVE PAGARE L' I.M.U?

CHI DEVE PAGARE L' I.M.U?
I possessori di immobili intesi quali fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, con la sola esclusione dell’abitazione principale con relative pertinenze e dei fabbricati a questa assimilati, a condizione che non rientrino nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

COME SI PAGA?

COME SI PAGA?
Il versamento della nuova IMU dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità di cui al D. L.gs. n. 241/1997, ovvero, tramite il modello F24.

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO I.M.U.
Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
REGOLAMENTO I.M.U.
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/05/2020

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO

ALIQUOTE
Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e successivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l'anno di riferimento.
DELIBERA DI APPROVAZIONE ALIQUOTE Apri Link Esterno
CODICI TRIBUTO
3912 - IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8, A/9 (di competenza del Comune)
3914 - IMU terreni (di competenza del Comune)
3916 - IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune)
3918 - IMU altri fabbricati (di competenza del Comune)
3925 - IMU fabbricati cat. D aliquota 7,6 per mille (di competenza dello Stato)
3930 - IMU fabbricati cat. D aliquota 0,30 per mille (di competenza del Comune)

DICHIARAZIONE E MODELLO IMU

CHI DEVE PRESENTARE DICHIARAZIONE I.M.U.
I soggetti passivi, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
MODELLO DICHIARAZIONE I.M.U. EDITABILE
IL MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU E' SCARICABILE DAL SITO: finanze.gov.it/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imu-tasi/

SCADENZE I.M.U.

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LE SCACDENZE SONO REGOLAMENTATE DALLA NORMATIVE DI RIFERIMENTO.
ACCONTO: 16 GIUGNO
SALDO: 16 DICEMBRE
L'INTERA IMPOSTA DOVRA' ESSERE VERSATA ALLA SCADENZA DELLA RATA DI ACCONTO

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Per tutti coloro che non hanno provveduto al versamento dell'I.M.U. nei tempi previsti dalla normativa vigente, é possibile effettuare il RAVVEDIMENTO OPEROSO.
Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
Oltre l'anno dalla scadenza non sarà più possibile ravvedersi.
QUANTO PAGARE?
Per calcolare quanto devi pagare (comprensivo di interessi e sanzioni), puoi utilizzare il nostro calcolatore online. In questo modo puoi compilare anche direttamente il modello F24 da portare in banca.
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MODELLO RICHIESTA RIMBORSO I.M.U.

MODULO RICHIESTA RIMBORSO I.M.U.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE

D.L. N. 149 DEL 09/11/2020
L'art. 5 prevede la cancellazione delle seconda rata dell'I.M.U. - saldo - per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato n. 2 del decreto stesso.
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F24 CON CODICI ERRATI: ECCO COSA FARE

ERRORE DELL'INTERMEDIARIO ISTITUTO BANCARIO/UFFICIO POSTALE
In alcuni casi il contribuente presenta, in banca o in posta, il modello F24 per il pagamento dei tributi comunali (ICI/IMU/TASI/TARES/TARI) con l’esatta indicazione Codice catastale C686, corrispondente al Comune di CILAVEGNA, ma, a seguito di un errore di digitazione dell’operatore, viene inserito nel terminale un codice catastale differente con conseguente riversamento della somma ad altro Comune. Su istanza del contribuente, sia gli Istituti bancari che gli uffici postali, DEVONOprocedere alla rettifica della delega errata ed alla sua riproposizione nella forma corretta (punto 5 della Circolare MEF n. 2/DF del 13/12/2012 e Convenzione siglata tra l’Agenzia delle Entrate ed Intermediari della riscossione).In questo modo, l’intermediario provvede all’annullamento del modello F24 che contiene l’errore e a inviarlo nuovamente con i dati corretti affinchè la somma sia riversata al Comune di CILAVEGNA. Si precisa che il Comune di CILAVEGNA non può chiedere direttamente la correzione della delega, in quanto si tratta di un rapporto di tipo privatistico tra la banca/posta ed il contribuente
MODULO RICHIESTA RIVERSAMENTO
Nel caso in cui sia stato il contribuente ad indicare sul modello F24 un Codice catastale errato, è necessario presentare richiesta di riversamento a favore del Comune di CILAVEGNA rivolgendosi al Comune al quale il pagamento è stato erroneamente effettuato.
N.B.:Qualora fosse già stato notificato avviso di accertamento, per omesso e/o parziale versamento, il contribuente può chiederne la sospensione, in attesa che la banca/posta effettui la correzione e/o che il Comune“incompetente” effettui il riversamento a questo Comune.
Si procederà all’annullamento del provvedimento sanzionatorio, soltanto al termine della procedura di correzione e/o riversamento di quanto spettante al Comune di CILAVEGNA .
E’ dunque necessario che l’Ufficio Tributi sia tenuto costantemente al corrente dello stato della pratica.