L’imposta di soggiorno è stata istituita nel Comune di Oggebbio con decorrenza 01/01/2012, con delibera del C.C. n. 16 del 08/07/2011 in base alle disposizioni previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. L’imposta è dovuta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Oggebbio. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi.Rientrano nel presupposto impositivo i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni turistiche (c.d. locazioni brevi) di cui all’art. 4 D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 96/2017, intendendosi per tali i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.