Codice identificativo di riconoscimento (CIR) - STRUTTURE RICETTIVE - aggiornamenti
Si porta a conoscenza degli operatori del comparto turistico ricettivo piemontese che sul B.U.R.P. del10 marzo 2023, 4° suppl. al n. 10 è stata pubblicata la legge regionale 9 marzo 2023, n. 3 recante:“Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022”, entrata in vigore il 25 marzo2023

Tra gli aspetti più significativi emerge la disposizione di cui all’articolo 124 volta ad identificare conmaggiore trasparenza e correttezza l’operatività delle strutture ricettive all’interno del mercatoturistico piemontese a tutela del turista.L’attribuzione del codice identificativo di riconoscimento (CIR) viene creato automaticamente dalsistema informatizzato denominato “Piemonte Dati Turismo (ROSS 1000)” in fase di inserimentodell’anagrafica della struttura da parte degli uffici provinciali preposti a seguito della SCIA di inizioattività da parte dei titolari o gestori. Il CIR è disponibile su tale piattaforma accedendo con lecredenziali ricevute via e-mail dai titolari o gestori ed è un codice univoco della struttura ricettivacomposto come segue: 6 cifre del Codice ISTAT del Comune - 3 lettere acronimo della tipologiaricettiva - 6 cifre pari al numero progressivo di inserimento della struttura per Comune e tipologiaricettiva in oggetto.

Si ricorda a chiunque l’obbligo che il suddetto CIR venga appositamente pubblicizzato e resoben visibile ogni qualvolta venga promossa commercialmente la propria attività turistico-ricettiva su siti aziendali, ovvero su appositi portali telematici (community market places) voltiall’intermediazione della domanda e dell’offerta turistica pena l’assoggettamento alla sanzioneamministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5,000, maggiorata del doppio in caso di reiterazionedella violazione cosi come previsto all’articolo 13 quater, comma 8 del D.L. n. 34/2019, convertitonella legge n. 58/2019.

In data 6 aprile 2023 la Regione Piemonte ha fornito chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione della citata normativa:

Nel comma 2 dell’articolo 124  della Legge regionale 9 marzo 2023, n. 3  è chiaramente indicato che il CIR debba essere pubblicizzato in ognicomunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi volti all'utenza, pertanto anche neivolantini o depliant, riviste o altro materiale cartaceo ove si rinvengano forme di comunicazionepromozionale sull'offerta dei servizi della struttura ricettiva, in conformità con la comunicazionepromozionale fatta sui canali telematici, compresi i vari portali di intermediazione.

 Al riguardo, si precisa che i materiali cartacei oggetto di promozione commerciale, antecedentementestampati ed utilizzati per gli eventi e per le attività turistiche, laddove é possibile riscontrare data certadi ristampa anteriore alla data del 25 aprile 2023, potranno continuare ad essere utilizzati anche senzal’indicazione del CIR fino al loro naturale esaurimento

Si precisa che i soggetti citati nella normativa di riferimento sono tenuti all'obbligo di pubblicazione,pertanto sia i titolari o gestori delle strutture ricettive che i gestori dei portali telematici diintermediazione o portali che, comunque, promuovono la struttura per l'offerta del servizio turistico.Pertanto, qualora un soggetto rientri nell'attività di promozione e commercializzazione dell'offertaturistico ricettiva é conseguentemente assoggettato agli obblighi di pubblicità del CIR al quale, siapplicano, evidentemente, le relative sanzioni amministrative previste per tale fattispecie. 

La sanzioneamministrativa va comminata al soggetto responsabile dell'inosservanza della norma. 

L'obbligo dell’indicazione del CIR, in base a quanto previstodall’articolo 124 comma 2 della legge succitata, non è necessario in caso di utilizzo delladenominazione delle strutture e tipologie ricettive, o del logo delle stesse, ovvero, per situazioniconnesse alla semplice visibilità della struttura stessa e pertanto non direttamente connesse ad attivitàdi promozione e commercializzazione.Pertanto, a titolo esemplificativo, non vi é obbligo di indicazione del CIR nelle seguenti casistiche: 

a) nell’insegna della struttura, nei marchi identificativi o della relativa classificazione; 

b) sui cartelli stradali pubblicitari che indichino l’indirizzo, il numero di telefono o il percorso perraggiungere la struttura ricettiva; 

c) per l’utilizzo della denominazione o del logo su piccoli gadget pubblicitari come penne, portachiavi,ecc., ovvero su auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti o pubblicitàdi carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc.. 

Si precisa, infine, che, onde agevolare i titolari o gestori delle strutture ricettive e consentire ungraduale adeguamento alle disposizioni normative sopra richiamate, gli obblighi amministrativi connessi alla pubblicizzazione del CIR sono procrastinati fino alla data del 25 aprile 2023 oltre laquale é possibile incorrere nelle conseguenti sanzioni amministrative.



  Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

Decreto Ministero dell'Interno del 22 novembre 2022 - Approvazione delle regole tecniche di prevenzione incendi riguardanti le attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo.


Elenco allegati disponibili

Regole Tecniche

  Comunicazione data di inizio delle vendite di fine stagione - saldi invernali anno 2023

Come da nota dell'Assessorato Cultura, Turismo, Commercio della Regione Piemonte si comunica che la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo invernale decorrerà dal 5 gennaio 2023 e che ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999:

  • la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data;
  • il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;
  • l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

Inoltre, ai sensi dell’art. 14 bis della suddetta legge regionale, nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali.



  FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE (D.LGS. N.32 DEL 2 FEBBRAIO 2021).
In allegato la nota prot. n. 500 del 5/01/2022 proveniente dal Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. di Biella, contenente il nuovo tariffario per la registrazione e l'aggiornamento.



Elenco allegati disponibili

NOTA SERVIZIO DI PREVENZIONE ASL DI BIELLA

  Aggiornamento modulistica per l’installazione delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici e alla modifica delle loro caratteristiche di emissione

La Regione Piemonte comunica che con la determinazione dirigenziale n. 597 del 23.09.2021 è stata aggiornata la modulistica relativa all’installazione delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici e alla modifica delle loro caratteristiche di emissione, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 218 del 9 luglio 2014 e n. 132 del 27 marzo 2017.

La suddetta determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 7 ottobre 2021 ed è disponibile sul sito internet istituzionale, anche in

versione compilabile, agli indirizzi:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/elettromagnetismo-rischio-industriale-rumore/modulistica-per-linstallazione-delle-infrastrutture-per-gli-impianti-radioelettrici-per-modifica


https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/elettromagnetismo-rischio-industriale-rumore/elettromagnetismo

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