L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale che, dal 2012, sostituisce l'ICI.
L’Imposta Municipale Unica costituisce la componente di natura patrimoniale della IUC, dovuta dal possessore di immobili.
Dal 1° gennaio 2014 non è dovuto il versamento dell’IMU per i seguenti immobili:
a) Abitazione principale e relative pertinenze , di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9.
b) Abitazione principale e pertinenze di proprietà di anziani o disabili in ricovero o casa di cura di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, se tenute a propria disposizione;
c) Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
d) Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permane tale destinazione e non locati.
e) I fabbricati rurali strumentali.
La detrazione per l'abitazione principale è stabilita nella misura di €. 200,00.
Non sono più concesse detrazioni per i figli a carico.
Per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI , l’acconto deve essere effettuato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.
Per maggiori informazioni invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link