TARI - Tassa Rifiuti


COS'È LA TARI

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

REGOLAMENTO TARI

Il regolamento della TARI è composto dalle seguenti voci:
Oggetto e scopo del regolamento
Finalità della TARI
Presupposto oggettivo della TARI
Servizio di igiene urbana
Soggetto attivo del tributo
Soggetto passivo del tributo
Decorrenza del tributo sui rifiuti
Commisurazione e gettito complessivo del tributo comunale
Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
Numero di occupanti
Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
Tributo ambientale (TEFA)
Esclusione dal tributo
Rifiuti speciali
Esenzione dal tributo
Bonus sociale per i rifiuti
Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso
Riduzioni tariffarie per minore prduzione e per smaltimento in proprio di rifiuti
Riduazioni tariffe per avvio al riciclo dei rifiuti
Avvio al recupero dei rifiuti e uscita dal servizio pubblico di igiene urbana
Riduzione per compostaggio domestico
Mancato o irregoalre svolgimento del servizio
Denunica di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione
Modalità di determinazione della superficie imponibile
Tributo giornaliero di smaltimento
Riscossione della TARI
Minimi riscuotibili
Sgravio o rimborso del tributo
Funzionario Responsabile
Mezzi di controllo
Sanzioni
Contenzioso
Normativa di rinvio
Norme abrogate
Efficacia del regolamento
Per maggiori informazioni e per scaricare una copia del regolamento TARI invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link :
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DICHIARAZIONE

Dichiarazione
La dichiarazione di attivazione della TARI deve essere presentata dal contribuente entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, e decorre dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile.
La dichiarazione di cessazione e di variazione delle utenze TARI deve essere presentata entro il termine di novanta giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
Descrizione
Il presupposto oggettivo è rappresentato dal possesso, o detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Non è rilevante l’effettivo utilizzo del servizio, bensì l’idoneità dell’immobile alla produzione del rifiuto urbano. E’ pertanto irrilevante, al fine dell’imposizione, l’effettiva produzione di rifiuti e l’effettivo conferimento al servizio di raccolta.
Soggetto passivo è colui che occupa e/o detiene locali o aree scoperte nel territorio del Comune.
COME FARE
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE (si prega di utilizzare un solo canale tra i seguenti)
tramite e-mail a: tributi@comune.borgodale.vc.it
in forma cartacea direttamente all’ufficio protocollo
ALLEGARE SEMPRE copia documento di identità in corso di validità
COSA DICHIARARE
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
il numero ed i dati identificativi degli occupanti per le utenze domestiche;
la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
idati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.
UFFICIO TRIBUTI
DICHIARAZIONE
[MODULISTICA PER IL PROCEDIMENTO]
DICHIARAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
DICHIARAZIONE ATTIVITA' STAGIONALE

SCADENZE

Tempi e modalità pagamento TARI
Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale.
Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal comune prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale [art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013].
In deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali

COME SI PAGA ?

Il pagamento della Tari si effettua tramite il modello di versamento unificato denominato F24 che sarà inviato al contribuente a cura del Comune tramite posta.
I modelli F24 recapitati insieme all’avviso possono essere pagati tramite:
• sportelli bancari
• servizi di home banking (Internet)
• uffici postali