IMU - Imposta Municipale Unica


CALCOLO IMU / TASI ONLINE

Accedi al Calcolatore Online

COS'È L'IMU

NORMATIVA
Legge n. 160/2019;
Circolare MEF 1/D;
Delibera approvazione aliquote IMU 2025;
Regolamento comunale IMU (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 16/12/2024).
COS'È L'IMU
L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale che, dal 2012, sostituisce l'ICI.
L’Imposta Municipale Unica (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale della IUC, dovuta dal possessore di immobili.
Dal 1° gennaio 2014 non è dovuto il versamento dell’IMU per i seguenti immobili:
a) Abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9.
b) Abitazione principale e pertinenze di proprietà di anziani o disabili in ricovero o casa di cura di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, se tenute a propria disposizione;
c) Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
d) Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permane tale destinazione e non locati.
e) I fabbricati rurali strumentali.
Dal 1° gennaio 2016 non è dovuto il versamento dell’IMU per i seguenti immobili:
a) terreni agricoli.
La detrazione per l'abitazione principale (abitazioni di lusso A/1, A/8 e A/9) è stabilita nella misura di €. 200,00.
Non sono più concesse detrazioni per i figli a carico.
Per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI (fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili, abitazioni di cittadini iscritti all’AIRE, immobili concessi in uso gratuito a parenti o familiari, alloggi affittati con contratto concordato ex legge n. 431/1998), l’acconto deve essere effettuato sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.
Per maggiori informazioni invitiamo i contribuenti ad utilizzare le apposite sezioni informative
NUOVA IMU 2020
Con la nuova IMU 2020 viene mantenuta l’esenzione per la prima casa, quella definita come “abitazione principale”.
Non è più prevista, invece, l’esenzione per le unità immobiliari disabitate dei titolari di pensioni estere iscritti all’AIRE.
CHI DEVE PAGARE
Sono tenuti a pagare l’IMU i possessori di immobili (fabbricati e aree fabbricabili), quindi, il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.
COSTI
I costi sono variabili e vengono calcolati in base alla rendita catastale e alla quota di possesso.

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IMU
Il regolamento comunale è una norma secondaria che specifica alcuni elementi generali della norma principale, tenendo conto delle problematiche e delle esigenze dei contribuenti presenti all’interno del territorio dell’Ente e assicura la gestione dell’imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa.
In particolare regolamenta i seguenti aspetti :
Soggetto attivo
Soggetto passivo
Presupposto dell’imposta ed esclusioni
Definizione di fabbricato, aree fabbricabile e terreno agricolo
Abitazione principale e pertinenze
Base imponibile
Determinazione delle aliquote
Detrazioni dell’imposta sull’abitazione principale
Fabbricati di interesse storico , inagibili ed inabitabili
Versamenti
Esenzioni
Attività di controllo, interessi moratori e sanzioni
Rimborsi e compensazioni
Funzionario responsabile del tributo

COME SI PAGA ?

COME SI PAGA ?
L'Imu è dovuta in proporzione al periodo di possesso nel corso dell'anno, per cui andranno rapportati i mesi effettivi di possesso. Nel caso in cui il possesso si prolungasse per oltre 15 giorni in un mese, sarà necessario considerare l'intero mese.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24.
Con il decreto legge 193/2016 è stato rimosso il divieto di pagamento in contanti degli F24 per gli importi compresi tra 1000 euro e 2999 in caso di non titolari di partita Iva. Al di sopra di tale soglia, invece, resta il divieto di pagamento per tutti.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Dichiarazione IMU;
Il modello di versamento è il modello F24 editabile, oppure si può, tramite registrazione all’area riservata, avere la possibilità di stampare l’F24 già compilato con tutti i dati necessari.
ISCRIZIONE AL PORTALE
Tramite tale semplicissima registrazione si potrà:
visualizzare la propria situazione personale;
verificare crediti e debiti nei confronti del Comune;
effettuare un riscontro degli immobili posseduti;
evitare di dover compilare il modello F24, in quanto il portale elabora il modello F24 già compilato con i dati dell’utente e pronto per essere stampato.
Se non si effettua la registrazione il contribuente potrà inserire manualmente i dati utilizzando riscotel

ALIQUOTE E CODICI TRIBUTO

-
Le aliquote sono deliberate ed approvate dal Consiglio Comunale e sucessivamente pubblicate sul sito del MEF (Ministero dell''''Economia e delle Finanze).
La pubblicazione sul MEF costituisce ai sensi del Comma 13-bis dell''''Art. 13 del D.L.n. 201 del 2011 e del Comma 688 dell''''Art. 1 della Legge 147/2013 condizione di efficacia per l''''anno di riferimento.
-
Codici tributo:
- 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 (di competenza del Comune);
- 3914 IMU terreni (di competenza del Comune);
- 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune);
- 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);
- 3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato);

DICHIARAZIONE E MODELLO IMU

.
La dichiarazione IMU è disciplinata dall''art. 13, c. 12-ter, del decreto legge "Salva Italia".
La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell''anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell''imposta.
La disposizione impone ai soggetti passivi di «presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell''imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all''art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
Per l''anno 2021 il termine per la presentazione della Dichiarazione è stata posticipato al 30 giugno 2023 mentre per il 2022 la scadenza rimane fissata al 30 giugno dell''anno successivo.
La dichiarazione IMU va presentata nei seguenti casi:
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
fabbricati di interesse storico o artisitco;
fabbricati costruiti e destinati dall'imoresa costruttrice alla vendita;
immobili oggetto di locazione finanziaria;
immobili oggeto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
immobili assegnati al cosio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure immobili per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
immobili che hanno perso o hanno acquistato durante l'anno il dirotto all'esenzione IMU;
intervento di una riunione di usufrutto;
intervento di un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
immobili posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione.
La dichiarazione IMU non va presentata nei seguenti casi :
Se l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
Se si presenta la dichiarazione di successione.
Quando gli elementi sono rilevabili direttamente dalla banca dati catastale.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la dichiarazione IMU non va presentata, in quanto l'Agenzia possiede già i dati comunicati dai contribuenti, con la domanda di riconoscimento del possesso dei requisiti di ruralità;
Ex coniuge: deve presentare la dichiarazione IMU, solo nel caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile, non è quello in cui è stato celebrato il matrimonio o quello di nascita.
In caso di dubbi relativi alla dichiarazione IMU, si consiglia di rivolgersi direttamente agli uffici comunali ove è ubicato l'immobile, oggetto di imposta.

SCADENZE IMU

SCADENZE IMU
Le scadenze di IMU sono regolarmentate dalla normativa di riferimento.
ACCONTO - IMU 16 Giugno dell'anno di imposta
SALDO - IMU 16 Dicembre dell'anno di imposta
L'intera imposta dovrà essere versata alla scadenza della rata di acconto.
.
Per l’anno 2021 il Decreto Legge 41 del 22 marzo 2021 all’articolo 6 sexies prevede l’esenzione per l’acconto IMU 2021 in favore dei soggetti che hanno i requisiti per contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 1 dello stesso decreto. Sono esenti i titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività e di cui siano anche gestori. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Sono inoltre esenti ai sensi dall’articolo 1 della legge 178 del 30 dicembre 2020 comma 599 gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?

TI SEI DIMENTICATO DI PAGARE ?
Se non sei riuscito a pagare in tempo l’Imu, puoi fare il ravvedimento operoso.
Con il modello F24 puoi versare la rata che devi al Comune aggiungendo sanzioni e interessi. Gli interessi vanno calcolati sui giorni di effettivo ritardo, dal giorno successivo alla scadenza fino a quello del versamento.
QUANTO PAGARE?
Per calcolare quanto devi pagare, comprensivo di interessi e sanzioni, puoi utilizzare il nostro calcolatore online oppure riscotel/. In questo modo puoi compilare anche direttamente il modello F24 da portare in banca.
Ricordiamo che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze. Quest’ultime sono quelle accatastate nelle categorie C2 (per es. cantine e solai), C6 (per es. box e garage) e C7 (per es. tettoie e posti auto) nel limite di un solo immobile per classe catastale. Sul secondo box, quindi, dovrete pagare l’Imu.
La pagano, invece, i proprietari di immobili accatastati come A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di valore storico-artistico), anche se utilizzati come abitazioni principali perché considerate di lusso. Questi però potranno usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione deliberata dal Comune. L'Imu continua ad essere applicata sugli immobili diversi dall’abitazione principale.