TARI - Tassa Rifiuti


COS'È LA TARI

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
b. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

REGOLAMENTO TARI

Per maggiori informazioni e per scaricare una copia del regolamento TARI invitiamo i contribuenti ad utilizzare il seguente link :
Apri Link Esterno
Il regolamento della TARI è composto dalle seguenti voci:
Oggetto del regolamento
Gestione e Classificazione dei rifiuti
Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Soggetto Attivo
Presupposto per l'applicazione del tributo
Soggetti passivi
Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Esclusione dall'obbligo di conferimento
Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Superficie degli immobili
Costo di Gestione
Determinazione della tariffa
Articolazione della tariffa
Periodi di applicazione del tributo
Tariffa per le Utenze Domestiche
Occuppanti le Utenze Domestiche
Tariffa per le utenze non domestiche
Classificazione delle utenze non domestiche
Scuole Statali
Tributo giornaliero
Tributo provinciale
Uscita dal pubblico servizio
Comunicazione uscita e reintegro servizio pubblico
Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del pubblico servizio
Riduzione utenze domestiche
Riduzioni utenze non domestiche non stabilmente attive
Riduzione per uscita pubblico servizio
Riduzione per recupero
Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Agevolazioni
Riduzione per baratto amministrativo
Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Obbligo di Dichiarazione
Contenuto e presentazione della dichiarazione
Riscossione e termine pagamento tributo
Interessi moratori
Rimborsi e compensazioni
Richieste rateizzazione avvisi di pagamento
Somme di modesto ammontare
Reclami e richieste d'informazione
Accertamenti
Sanzioni
Contezioso
Norme abrogate
Trattamento dei dati personali

DICHIARAZIONE

Dichiarazione
Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di occupazione, a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile, utilizzando il modulo appositamente predisposto.
La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso.
La denuncia di variazione ha la medesima scadenza (30 giugno).
DICHIARAZIONE
Le denunce e richieste inerenti la Tassa sui Rifiuti, debitamente compilate e sottoscritte utilizzando i moduli in basso, devono essere presentate al protocollo dell'Ente o trasmesse via pec o via mail ai seguenti indirizzi:
PEC: finanziario.tuili@pec.comunas.it
MAIL: finanziario@comunetuili.it
Qualora trasmessi via mail i modelli devono essere firmati digitalmente o sottoscritti a mano e scansionati, in tal caso sara necessario trasmettere unitamente copia di documento di validità in corso di validità.
MODULISTICA PER IL PROCEDIMENTO
DICHIARAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE
DICHIARAZIONE CESSAZIONE
RICHIESTA AGEVOLAZIONI
RICHIESTA RIMBORSO TARI

SCADENZE

TEMPI E MODALITA'''' PAGAMENTO TARI
Il Comune stabilisce annualmente le scadenze di pagamento della Tari in sede di approvazione delle tariffe. Il numero di rate e le relative scadenze deliberate dal Consiglio saranno ulteriormente specificate nell''avviso di pagamento unitamente alle modalità di pagamento.
Per l''anno 2025 l’importo del tributo dovra essere versato in tre rate con scadenza:
16 settembre 2025,
16 novembre 2025,
16 febbraio 2026.
Il termine per versare in un unica soluzione l''intero importo è fissato al 16 febbraio 2026.

COME SI PAGA ?

Il pagamento della Tari si effettua tramite il modello di versamento unificato denominato F24 che sarà inviato al contribuente a cura del Comune tramite posta.
I modelli F24 recapitati insieme all’avviso possono essere pagati tramite:
• sportelli bancari
• servizi di home banking (Internet)
• uffici postali