Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti


3.1 A) GESTORI

Descrizione
Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
AGESP
Partita iva: 00389000811
Codice fiscale: 00197340821
Sede Legale: Via Enna n°1 Castellammare del Golfo TP 91014 Tel. 0924 31724 – Fax 0924 30524
Sede Operativa: S.P. Ponte Bagni Km. 2,700 – 91014 Castellammare del Golfo (TP)
Telefono: 0924 33611
Numero Verde: 800 197 350*
Numero per segnalazioni e reclami: 0924 31724*
Gestore del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti
COMUNE DI CERRETO D'ASTI
Codice Fiscale: 80003250059
P.Iva: 01243590054
Piazza Mosso,1 - Cerreto d'Asti
Telefono: 0141 996073
Email: protocollo@comune.cerreto.asti.it
Pec: protocollo.cerreto.dasti@cert.ruparpiemonte.it
Ente Territorialmente Competente
CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL' ASTIGIANO C.B.R.A.
Codice fiscale e Partita IVA: 00238630057
Via Angelo Brofferio 83 – 14100 Asti (AT)
Telefono: 0141-091000
Fax: 0141 091001
Pec: cbra@legalmail.it

3.1 B) RECAPITI

Descrizione
AGESP
Sede Legale: Via Enna n°1 Castellammare del Golfo TP 91014 Tel. 0924 31724 – Fax 0924 30524
Sede Operativa: S.P. Ponte Bagni Km. 2,700 – 91014 Castellammare del Golfo (TP)
Telefono: 0924 33611
Numero Verde: 800 197 350*
Numero per segnalazioni e reclami: 0924 31724*
COMUNE DI CERRETO D'ASTI Sede: Pizza Mosso 1 - Cerreto d'Asti
Telefono : 0141 996073
Numero Verde : 800 033 780
Email: protocollo@comune.cerreto.asti.it
Pec: protocollo.cerreto.dasti@cert.ruparpiemonte.it
CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL' ASTIGIANO C.B.R.A.
Sede :Via Angelo Brofferio 83 – 14100 Asti (AT)
Telefono: 0141-091000
Fax: 0141 091001
Pec: cbra@legalmail.it

3.1 C) MODULISTICA RECLAMI

Descrizione
Le istanze potranno essere a presentate anche tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.cerreto.asti.it inviando il modello compilato nelle sue parti.

3.1 D) CALENDARIO E ORARI RACCOLTA

Descrizione
Calendario Raccolta Porta a Porta di INGOMBRANTI, RAEE e FRIGO - I SEMESTRE 2024
Descrizione
Ecostazioni G.a.i.a. S.p.a.
GAIA Spa ha comunicato l'istituzione di un unico numero di telefono per le 12 ecostazioni di GAIA - 0141-476703.
I cittadini interessati al conferimento in una delle 12 Ecostazioni di GAIA potranno telefonare per informazioni all'unico numero fisso 0141-476703 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,30 oppure scrivere al seguente indirizo mail: info@gaia.at.it .Si fa presente che GAIA non effettua il servizio di raccolta a domicilio. Per i Cittadini di Cerreto d'Asti l'ecostazione di riferimento è quella di Castelnuovo Don Bosco

3.1 E) CAMPAGNE STRAORDINARIE

Descrizione
Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta.

3.1 F) ISTRUZIONI PER UN CORRETTO CONFERIMENTO

Descrizione
Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto, disponibili al seguente Link

3.1 G) CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

Descrizione
Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile.

3.1 H) PERCENTUALE DI DIFFERENZIATA

Descrizione
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1 e 10.2.
Cosultabile tramite il seguente link

3.1 I) CALENDARIO E ORARI PULIZIA STRADE

Descrizione
Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta.

3.1 J) REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA

Descrizione
La Tariffa, in base alla normativa vigente, si compone di una parte fissa e di una variabile. La quota fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade, ecc.); la quota variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti.
Modalità di calcolo per le utenze domestiche
Si moltiplica la superficie dei locali (ovvero i mq.) per la tariffa fissa unitaria e si aggiunge la tariffa variabile. Come previsto dal Regolamento, per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile, si assume come numero di occupanti quello indicato dall’utente o in mancanza quello di n. 2 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza
Modalità di calcolo per le utenze non domestiche
Si somma il prodotto derivante dalla superficie dei locali per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza al prodotto della superficie dei locali per la tariffa variabile della categoria di appartenenza.

3.1 K) EVENTUALI RIDUZIONI

Descrizione
ART. 22
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
· Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, purché non locate né utilizzate a vario titolo, la tariffa si applica in misura ridotta del 30% , nella quota fissa e nella quota variabile.
· Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l’obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
Descrizione
ART. 23
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche della parte variabile della tariffa se si utilizza il metodo normalizzato.
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio1 domestico è prevista una riduzione in misura fissa di 10,00 €, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo.
Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Abitazioni occupate da soggetti residenti che abbiano dimora per più di sei mesi l’anno in strutture residenziali per anziani o analoghe comunque denominate, inclusi i centri diurni: riduzione del 20%.
Descrizione
ART. 24
RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20%, a condizione che:
- l’utilizzo non superi 180 giorni nel corso dell’anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
Descrizione
ART. 25
ALTRE AGEVOLAZIONI
1. Il comune può deliberare, con delibera di Consiglio comunale, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
2. Le eventuali riduzioni tariffarie e/o esenzioni competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Il costo delle eventuali riduzioni/esenzioni può essere finanziato:
-inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
- mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune;
Descrizione
ART. 26
CUMULO DI RIDUZIONI
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo base dovuto; la somma delle riduzioni o agevolazioni non può superare complessivamente il 30%.

3.1 L) ATTI APPROVAZIONE TARIFFA

Descrizione
Estremi degli atti di approvazione della tariffa per l’anno in corso con riferimento all’ambito o ai comuni serviti.

3.1 M) REGOLAMENTO TARI

Descrizione
Regolamento TARI o regolamento per l’applicazione di una tariffa di natura corrispettiva emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 668, della legge n. 147/13.

3.1 N) MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMESSE

Descrizione
Per il versamento della TARI, il contribuente dovrà utilizzare i MODELLI F24 inviati dal Comune, presentandoli al pagamento tramite:
– tutti gli sportelli bancari
– tutti gli uffici delle Poste Italiane
– i servizi di home-banking e remote-banking
– i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) su “F24 web” e “F24 online”
Al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti il Comune invia, con posta ordinaria e a mezzo PEC per le ditte, appositi avvisi di pagamento con gli F24 allegati. Se il contribuente non riceve l’avviso di pagamento deve richiedere informazioni allo Sportello TARI del Comune.
Tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.
I versamenti con modalità telematiche possono essere effettuati:
direttamente:
mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate utilizzando i canali Entratel o Fisconline;
mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:
sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”);
sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico” (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007);
si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

3.1 O) SCADENZE PER IL PAGAMENTO

Descrizione
Le scadenze dei termini per il pagamento sono deliberate dal Comune.
Per l’anno 2023 sono:
PRIMA RATA : scadenza 30/09/2023
SECONDA RATA o UNICA SOLUZIONE: scadenza 31/10/2023

3.1 P) INFORMAZIONI PER OMESSO PAGAMENTO

Descrizione
In caso di omesso/parziale versamento, l’ufficio procederà con gli atti consequenziali per il recupero dell’importo non versato e l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471 e sue modifiche e integrazioni, oltre all’addebito di interessi calcolati nella misura prevista dal Regolamento.

3.1 Q) SEGNALAZIONI ERRORI IMPORTI

Descrizione
Le istanze potranno essere a presentate anche tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.cerreto.asti.it inviando il modello compilato nelle sue parti.

3.1 R) DOCUMENTI DI RISCOSSIONE ON LINE

Descrizione
Indicazione della possibilità di ricezione dei documenti di riscossione in formato elettronico nonché della relativa procedura di attivazione.

3.1 S) COMUNICAZIONI

Descrizione
Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità.
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