Imposta di soggiorno - sanzioni




 

ATTENZIONE  

1. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.  

2. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all’art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

3. Per la violazione all’obbligo di informazione di cui all’art. 7, comma 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 7, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 10, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. L’omessa, incompleta o infedele dichiarazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 500,00 euro.  

   


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