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Decreto legislativo n. 33/2013
ANAC - Trasparenza
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ACCESSO CIVICO
Art. 5, c. 1, 2 del d.lgs. n. 33/2013:
"1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non é sottoposta ad alcuna imitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa."
Linee guida Anac relative al FOIA (deliberazione n. 1309/2016): Registro degli accessi - Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.
ACCESSO CIVICO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA (ACCESSO CIVICO SEMPLICE): l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
L'istanza di accesso civico non richiede motivazione, può essere trasmessa per via telematica ed è presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (CD. FOIA): chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ai sensi dell'articolo 5-bis del d. lgs. 33/2013.
L'istanza di accesso civico identifica i dati o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica ed è presentata alternativamente all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.
PROCEDIMENTO: Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati (fatta salva l'ipotesi di sospensione dei termini prevista dall'art. 5, comma 5 del d. lgs. 33/2013 nell'ipotesi in cui siano individuati controinteressati). In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Responsabile della Trasparenza e della prevenzione dalla corruzione, e del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, è:
Maurilio Paseri – Funzionario Tecnico
E-mail:
paseri@parcomonviso.eu
Telefono: 011 4321008
Collegamenti:
LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI ACCESSO CIVICO - ANAC DELIBERAZIONE N. 1309/2016
Documenti allegati:
Modello richiesta accesso civico generalizzato - editabile
(50,5 KB - Pubblicato il 06/02/2024)
Modello richiesta accesso civico generalizzato - pdf
(222,36 KB - Pubblicato il 06/02/2024)
Modello richiesta accesso civico semplice - editabile
(51,5 KB - Pubblicato il 06/02/2024)
Modello richiesta accesso civico semplice - pdf
(266,59 KB - Pubblicato il 06/02/2024)
Modello richiesta accesso documentale L. 241/90 - editabile
(54,5 KB - Pubblicato il 06/02/2024)
Modello richiesta accesso documentale L. 241/90 - pdf
(287,04 KB - Pubblicato il 06/02/2024)
REGISTRO DEGLI ACCESSI
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